
ROMA - Si potranno organizzare le ronde; diventa reato l'immigrazione clandestina. Da oggi il ddl sicurezza è legge dello Stato. L'ok definitivo del Senato è giunto in tarda mattinata con il voto di fiducia: 157 favorevoli tra PdL, Lega Nord e MpA; 124 no; 3 astenuti. Plaude la maggioranza ("Una legge fatta per la serenità dei cittadini, da me fortemente voluta", ha detto Silvio Berlusconi); forti le critiche sollevate dall'opposizione ("E' un danno per il paese", è stato il commento di Dario Franceschini, segretario Pd), e dal Vaticano: "Basta criminalizzare gli stranieri. E' una norma che porterà dolore".Inasprite pene per gli immigrati. Dopo un lungo braccio di ferro con l'opposizione, la nuova legge impone un giro di vite sugli immigrati irregolari che da oggi rischieranno il processo. La permanenza nei Centri di identificazione temporanea per verificare
la provenienza dei migranti potrà toccare i 18 mesi (finora il limite era di 60 giorni). Una pena fino a tre anni di carcere è prevista per chi affitta case o locali ai clandestini.
Le ronde. Potranno collaborare con le forze dell'ordine le associazioni di cittadini organizzate in ronde. Le associazioni saranno iscritte in un apposito elenco a cura del prefetto. Sarà un decreto del ministro dell'Interno a disciplinare i requisiti necessari, ma fin d'ora il governo ha assicurato che le ronde non saranno armate.
Norme anti-racket. Vengono inoltre ripristinati i poteri del procuratore nazionale antimafia e inasprito il 41-bis sulla detenzione dei boss mafiosi. Rispetto ad una stesura precedente, torna l'obbligo per gli imprenditori di denunciare i tentativi di racket, pena l'esclusione dalle gare d'appalto che scatta anche quando la richiesta del pizzo emerga dalle risultanze di un rinvio a giudizio.
Ritorna il reato di oltraggio. Aggravanti per i reati commessi su anziani e disabili; introdotte norme più severe contro i graffitari e contro coloro che impiegano bambini per l'accattonaggio. Ritorna ad essere penalmente rilevante il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
(repubblica 2 luglio 09)
i tre poteri e Controllo di legittimità costituzionale
La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).
In particolare nelle moderne democrazie:
* la funzione legislativa è attribuita al parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa, che costituiscono il potere legislativo;
* la funzione amministrativa è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere esecutivo;
* la funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici, che costituiscono il potere giudiziario.
In un ordinamento giuridico il controllo di legittimità costituzionale è la funzione di verifica della conformità alla costituzione delle leggi (dello Stato o di enti territoriali eventualmente dotati di potere legislativo) e degli altri atti aventi forza di legge.
Tale funzione presuppone un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto. Infatti, se la costituzione è flessibile, ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti, secondo il meccanismo generale della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori: la legge successiva abroga la precedente). Invece, in presenza di costituzione rigida, la legge (o l'atto avente forza di legge) in contrasto con una norma costituzionale è invalida e precisamente affetta da illegittimità costituzionale o incostituzionalità.
Gli ordinamenti giuridici hanno adottato diverse modalità per effettuare il controllo di legittimità costituzionale che, pur nella variabilità delle soluzioni prescelte, si possono ricondurre a due modelli: il sistema diffuso e quello accentrato.
"Beati sono i ricchi perché hanno il mondo in mano
Beati i potenti e i re e beato chi è sovrano
Beati i bulli di quartiere perché non sanno ciò che fanno
Ed i parlamentari ladri che sicuramente lo sanno"
[Rino Gaetano]
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